L’intervento di sostituzione di
caldaia esistente con altra di tipo a condensazione dei fumi è uno degli
interventi per il risparmio energetico attualmente agevolabili al 65% secondo
la Guida dell’Agenzia delle Entrate 2016.
Si riporta di seguito l’estratto del Vademecum pubblicato dall’ENEA per l’uso di
caldaie a condensazione di cui all’articolo 1 comma 347 della Legge Finanziaria
2007 aggiornato al 28 giugno 2016.
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE
POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE
DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere
“esistente”,ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali
tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa
presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al
singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o
parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere
ad aria o ad acqua. Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al
focolare minore di 100 kW:
c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico
utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a 93 + 2logPn;
d) –ove tecnicamente compatibili–devono essere installate
valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti.
Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi,
occorre utilizzarne Altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo
modulante agenti sulla portata).
Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione
invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore
inferiori a 45°C;
e) verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.
Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del
focolare maggiore o uguale a 100 kW,
oltre ai precedenti requisiti:
f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul
bruciatore;
h) deve essere installata una pompa elettronica a giri
variabili.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
esistente;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed lettroniche, delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente
con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione
da conservare a cura del cliente:
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere,
architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale)
attestante i requisiti tecnici di cui sopra. Nel caso di impianti di potenza
nominale del focolare non superiore a 100 kW:
• in alternativa, certificazione dei produttori delle caldaie
e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che
attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori
sulla conformità al progetto delle opere
realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs.
n°192 del 2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del
1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di
pagamento obbligata nel caso di richiedente
persona fisica), che rechi chiaramente come causale il
riferimento alla legge finanziaria 2007,
numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente
la detrazione e del beneficiario
del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio
postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico
e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA esclusivamente attraverso
l’apposito sito web relativo
all’anno in cui sono terminati i lavori (per il
2016:http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni
successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA
anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano
le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano
le procedure in essa riportate):
• Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07),
che può anche essere redatta
Dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è
stato soppresso l'obbligo di inviare una
Comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per
i soli lavori che proseguono oltre
il periodo di imposta
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