DOCUMENTAZIONE
DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Il
Soggetto certificatore è tenuto a conservare, per i 5 anni successivi la
registrazione dell’attestato nel catasto energetico, tutta la documentazione
acquisita ed utilizzata al fine del calcolo degli indici di prestazione
energetica.
A
solo titolo di esempio, si cita:
copia del libretto di impianto
o di centrale;
copia della prova di
combustione;
copia del libretto di uso e
manutenzione del generatore di calore;
relazione tecnica di cui
all’art. 28, Legge n.10 del 9 gennaio 1991;
planimetrie e visure catastali;
documentazione progettuale;
documentazione fotografica.
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