CLASSIFICAZIONE EDIFICI SECONDO DPR 412/93
D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 3
Classificazione generale degli edifici per categoria
1. Gli edifici
sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti
categorie:
E.1 Edifici
adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1)
abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2)
abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici
adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici
adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a
costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano
da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici
adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico‐dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici
adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali
cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali
mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali
bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici
adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici
adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine,
saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre
e assimilabili;
E.6 (3) servizi
di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici
adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
NOTA BENE: Qualora
un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie
diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna
nella categoria che le compete.
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