ATTESTATO DI PRESTAZIONE SENZA PROVA FUMI DELLA CALDAIA IN LOMBARDIA
Può essere redatto un Attestato di Prestazione
Energetica di un Immobile qualora non vi sia la prova fumi della caldaia?
La nuova
DDUO 8 MARZO 2017 N. 2456 “Integrazione delle disposizioni per l’efficienza
energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione
complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici
e all’attestato di prestazione energetica” al Punto 12.8 dell’Allegato
stabilisce che qualora non siano rispettate le disposizione per l’esercizio, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici di cui alla
delibera n. X/3965 del 31.07/2015 non si possa redigere l’Attestato di
Prestazione Energetica e qualora lo stesso sia stato già redatto, decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Pertanto siccome
la prova fumi della caldaia unita al rapporto di manutenzione dell’impianto
termico è prescritto dalle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, qualora mancante determina
impedimento alla redazione dell’APE.
Dobbiamo tuttavia fare alcune precisazioni, ovvero,
nel caso in cui non vi sia un allacciamento alla rete del gas metano e la
caldaia sia a gas metano allora l’APE può essere correttamente redatto in
quanto non vi sono infrazioni alla norma per la corretta manutenzione dell’impianto.
Altro caso è quello in cui sia mancante l’impianto termico, anche in questo
caso l’APE può essere redatto rifacendosi all’edificio di riferimento come da
procedura di calcolo e norma sopra richiamata.
ING. ROBERTO
ZANET
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Numero di
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia 2859
Via Olivelli
n. 39 – 27029 Vigevano (PV)
Tel.
340.0890511 e-mail: roberto.zanet@yahoo.it
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